Storia di una giovane coppia costretta a spostare dall’asilo il figlio al quale era stato negato il pasto vegetariano
Un caso che non è assurto agli onori della cronaca, una battaglia perduta – benchè dalla parte della ragione – per i genitori del piccolo Luca, bimbo ligure di due anni che a partire dal mese di marzo 2012 la coppia aveva deciso di avviare al vegetarismo, senza aver fatto i conti con la dirigenza scolastica dell’asilo privato.
Alla legittima richiesta della coppia si è contrapposto un netto rifiuto, poiché non dettata “da motivi religiosi né sanitari”: a tale osservazione si sono poi accompagnati atteggiamenti ostruzionistici, eccepenti l’inammissibilità di un maggiore esborso per procurare i cibi vegetariani, ma anche l’impossibilità di accettarli qualora forniti dalla famiglia, nonché l’onere di lavare una pentola in più e, dulcis in fundo, la preoccupazione che il piccolo fosse isolato a causa della diversa scelta alimentare.
L’affermazione, esplicita, dell’istituto, è stata: “Non siamo obbligati ad offrire l’alternativa vegetariana” e ai genitori, scoraggiati dal ricorso ad un’azione legale e preoccupati del clima che ne sarebbe scaturito, non è rimasto che affidare Luca alle cure di un altro nido.
Purtroppo simili casi sono all’ordine del giorno nelle scuole (e non solo lì), specie in quelle private, che declinano ogni dovere di fornire le alternative alimentari richieste, in particolare quelle basate su motivi etici: spesso le famiglie cedono di fronte ai primi rifiuti, anziché affermare i propri diritti.
Nel 2010 il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, che prevedono tra l’altro “il diritto all’accesso anche per utenti con particolari esigenze sanitarie ed etico-religiose”. Inoltre nel GPP (General Public Procurement) di cui all’allegato 1 del Decreto Ministeriale 21/7/11 del Ministero della Salute, all’art. 4.3 si afferma: “Sia al fine di tutela ambientale che della salute umana, si sottolinea l’importanza di promuovere il consumo di alimenti vegetali in alternativa a quello degli alimenti di origine animale soprattutto se questi ultimi non provengano da produzioni a minor impatto ambientale (come ad esempio quelle biologiche).
Ma i precetti e le linee guida nulla creano, limitandosi semmai a recepire ciò che la stessa Costituzione ha sancito e, cioè, il diritto all’estrinsecazione della personalità (art. 2), alla manifestazione del pensiero (art. 21), all’educazione dei propri figli (art. 30) e alla salute (art. 32).
La disapplicazione dei precetti costituzionali determina la responsabilità di chiunque la determini, sia esso soggetto pubblico o privato, esponendolo tra l’altro agli obblighi risarcitori di natura contrattuale (art. 1218 C.C.) o extracontrattuale (art. 2043 C.C.).
Fra i danni risarcibili vi sono anche quelli morali, “allorquando vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti” (Sentenza Consiglio di Stato n. 3776/11).
La prima tutela possibile consiste nella formulazione di una diffida scritta, che può essere redatta sia dai genitori che da un legale: in caso di persistenza nell’inadempimento da parte dell’istituto si potrà quindi procedere con un’azione legale, anche in via d’urgenza, onde conseguire sia l’adempimento che i risarcimenti dovuti (comprensivi delle spese legali).
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