Come si può comportare un vegetariano o un vegano di fronte a piatti non conformi alla descrizione dove si trova carne o derivati animali non indicati
Il Samosa, un tipico snack indiano, è un fagottino di farina che può celare al suo interno diversi tipi di farcitura: purtroppo per Durgesh Gupta, cittadino americano vegetariano di religione induista, il suo celava proprio la carne.
Ma in Italia quali strumenti legali avrebbe avuto a disposizione il signor Gupta di turno? Innanzi tutto una tutela penale è prevista dall?art. 515 c.p., intitolato alla frode nell?esercizio del commercio: se il commerciante (dunque non soltanto il ristoratore) ha venduto un prodotto decantandone false qualità è senz?altro passibile di responsabilità penale. Per consulenze sulla tutela dei diritti dei vegetariani : Avv. Carlo PriscoIl Samosa, un tipico snack indiano, è un fagottino di farina che può celare al suo interno diversi tipi di farcitura: purtroppo per Durgesh Gupta, cittadino americano vegetariano di religione induista, il suo celava proprio la carne.
Il problema è che Gupta, il 10 agosto 2009, recandosi presso un take away della catena americana Moghul Express a Edison, nel New Jersey (USA), aveva espressamente richiesto dei Samosa vegetariani, ricevendo dall’inserviente le più ampie rassicurazioni che presso quel ristorante nessuno di quei piatti fosse farcito con carne: soltanto assaggiandoli era emersa la verità.
La religione indù imponeva a questo punto un’immersione purificatrice nelle acque del Gange per poter annullare gli effetti deleteri dell’assunzione di carne: per questo motivo il consumatore ha intrapreso un’azione giudiziale nei confronti della Moghul Express dinanzi alla State Court di Trenton (New Jersey), chiedendo un risarcimento comprensivo delle spese di viaggio USA – India.
Davanti al giudice, nella causa che ha assunto il nome di “Gupta v. Asha Eterprises”, il cliente vegetariano ha contestato la negligenza, la negligente inflizione di stress emotivo, la frode al consumo, nonché la responsabilità per il prodotto e la violazione delle garanzie esplicite ed implicite, in base alle leggi vigenti nello stato americano del New Jersey.
In una prima fase il tribunale ha rigettato le domande e, pertanto, nel marzo 2011 il consumatore ha appellato questa decisione, ottenendone una parziale modifica: la Corte d’Appello di Trenton (New Jersey), con decisione del 18 luglio 2011, ha infatti ritenuto che il prodotto in sé non fosse viziato, in quanto comunque commestibile (e non, per esempio, avariato), ma che, tuttavia, le dichiarazioni dell’inserviente – false e mistificatorie – determinassero una responsabilità ai sensi di legge.
Ma in Italia quali strumenti legali avrebbe avuto a disposizione il signor Gupta di turno? Innanzi tutto una tutela penale è prevista dall’art. 515 c.p., intitolato alla frode nell’esercizio del commercio: se il commerciante (dunque non soltanto il ristoratore) ha venduto un prodotto decantandone false qualità è senz’altro passibile di responsabilità penale.
L’avventore italiano ha tuttavia anche altri strumenti di tutela, in questo caso di tipo civile, per conseguire il ristoro dei danni patiti: spesso, infatti, non si bada al fatto che anche ordinando una pietanza al ristorante si sta stipulando un contratto perfettamente valido e vincolante, al quale il ristoratore deve ottemperare come da accordi sia verbali (rassicurazioni o informazioni fornite a voce) che scritti (menu, pubblicità, etc.).
Ai sensi dell’art. 1218 c.c. il vegetariano che, nonostante le promesse del venditore, riceva un piatto con cibi animali, può chiedere il risarcimento dei danni patiti, oltre a recedere dal contratto ottenendo il rimborso del pagamento già effettuato.
Mentre per l’azione penale è sufficiente denunciare i fatti alle autorità (Polizia, Carabinieri, Procura, etc.), per quella civile si può procedere con una richiesta informale (verbale), o – meglio ancora – con una diffida formale, magari a firma di un avvocato: nel caso anche questo non basti si può agire in giudizio con una causa ordinaria.
Per consulenze sulla tutela dei diritti dei vegetariani : Avv. Carlo Prisco
Via Corridoni, 11 – 20122 Milano
Tel 0276005743 – Fax 0276005790
Sito web www.carloprisco.it – Email: [email protected]
L’immagine dell’articolo è tratta dal sito akkiapparicette.it e niente ha a che vedere, nei contenuti, con l’articolo sopra citato