La vendita di prodotti sfusi comporta vantaggi sia in termini economici che ambientali, ma non sempre le normative favoriscono questo tipo di attività: è il caso dei cosmetici.
Il regolamento europeo sui prodotti beauty, infatti, contiene alcune norme sulla tracciabilità produzione che sono estese anche alla vendita di cosmetici sfusi.
Dai detersivi agli alimenti, si sta diffondendo sempre di più la vendita di prodotti sfusi.
Oltre ad essere vantaggiosi dal punto di vista economico per il consumatore (in quanto costano meno dei prodotti confezionati), i cosiddetti “prodotti alla spina” hanno dei significativi vantaggi ambientali: meno rifiuti prodotti in termini di packaging, meno CO2 emessa in atmosfera.
Tuttavia non sempre le normative favoriscono questo tipo di attività. È il caso della vendita di cosmetici sfusi, compresi prodotti d’igiene di uso comune come shampoo e bagnoschiuma.
La normativa
Da luglio 2013 è in vigore il regolamento UE 1223/2009 che contiene le indicazioni sulle modalità di vendita dei cosmetici.
Le norme, come ha spiegato l’Unione Europea, sono volte a garantire la tutela della salute e l’informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e l’etichettatura dei prodotti.
Il regolamento prevede inoltre la valutazione della sicurezza dei prodotti e il divieto degli esperimenti sugli animali.
La normativa, tuttavia, fissa alcuni paletti che rendono più controllata la vendita di cosmetici sfusi: si tratta, infatti, di prescrizioni più difficili da applicare nel caso di negozi o distributori alla spina.
Di recente si è espresso anche il Ministero della Salute con il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23/11/18 specificando che il campo d’applicazione (art.8 del decreto) relativo agli adempimenti e comunicazione a carico degli operatori di settore specifica espressamente che gli obblighi a carico del produttore in proprio o per conto terzi di prodotti cosmetici comprendono anche le ipotesi di produzione di piccoli volumi, definendo la nozione di produzione come “l’effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell’imballaggio secondario e l’etichettatura”,
Pertanto, ai sensi di questa disposizione del Ministero, anche l’effettuazione di una sola delle fasi sopra specificate consente di classificare come produttore il negoziante che l’ha materialmente posta in essere (es. la fase di spinatura ed etichettatura dei prodotti sfusi) con l’ulteriore conseguenza dell’applicazione a quest’ultimo della più gravosa disciplina delle direttive a carico dei produttori ovvero l’attuazione delle “buone pratiche di fabbricazione” (articolo 8 del Regolamento CE DEL 22/12/2009).