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Genitore vegetariano? Può non avere l’affido

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Ce lo spiega in modo approfondito l’avvocato Carlo Prisco prendendo a esempio un fatto realmente accaduto in Italia

I primi giorni del 2012 hanno portato alla ribalta delle cronache il piccolo comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto: la vicenda, carica di tensioni e implicazioni, ha visto due genitori separati contrapposti per l?affido della figlia comune. Il padre è un cittadino tedesco che un tribunale del suo paese aveva designato quale affidatario esclusivo della piccola; la decisione, omologata e resa pertanto efficace in Italia dal Tribunale dei Minori di Firenze, è stata impugnata dalla madre, che ha tra l?altro sollevato la questione alimentare, contestando all?ex coniuge di essere vegetariano e malnutrire la figliaI primi giorni del 2012 hanno portato alla ribalta delle cronache il piccolo comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto: la vicenda, carica di tensioni e implicazioni, ha visto due genitori separati contrapposti per l’affido della figlia comune. Il padre è un cittadino tedesco che un tribunale del suo paese aveva designato quale affidatario esclusivo della piccola; la decisione, omologata e resa pertanto efficace in Italia dal Tribunale dei Minori di Firenze, è stata impugnata dalla madre, che ha tra l’altro sollevato la questione alimentare, contestando all’ex coniuge di essere vegetariano e malnutrire la figlia.
Giuridicamente la questione non avrebbe presentato particolari complessità: stante la pronuncia vincolante dell’organo giudiziario tedesco, infatti, la madre avrebbe dovuto soltanto adempiervi. Lo scalpore dell’evento e l’intensa partecipazione sia delle autorità che della collettività ha portato, anche nell’interesse della minore, a mediare tra i due affinché cercassero una diversa soluzione, tanto che le ultime notizie riferiscono di un’apertura del padre per la devoluzione della controversia ai giudici italiani.

Sempre più spesso, in materia di separazione e divorzio, i figli sono al centro di polemiche e vengono talora strumentalizzati: la questione alimentare è particolarmente delicata.
Come può, un genitore vegetariano separato, far sì che il figlio segua la propria scelta alimentare, o difendersi dalle rivendicazioni dell’altro genitore, che lo accusi di minacciare la salute del bambino?
La prima questione concerne l’affido: l’affidatario, infatti, è preposto a scegliere per il figlio in tutte le situazioni di ordinaria amministrazione, che non impongono il consulto con l’altro genitore e, pertanto, ove l’affidatario sia vegetariano, non avrà problemi, salvo il caso di espresso divieto dell’altro.

Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione i genitori sono tenuti all’educazione della prole e una scelta quale l’alimentazione vegetariana, una volta intrapresa, non può certamente essere modificata per volontà di un solo genitore: in caso di disaccordo la questione dovrà essere rimessa ai giudici.
Nel caso in cui un genitore intenda sottrarre all’affido dell’altro i figli affermando che la dieta vegetariana sia inidonea alla crescita: qui la difesa giuridica deve necessariamente aprirsi alle considerazioni mediche, ormai consolidate anche in ambito giudiziario. Nel 2011 la Mellin aveva lanciato uno spot che raccomandava l’uso dei suoi omogeneizzati per i bambini, affermando che: “Per le sue esigenze specifiche tuo figlio ha bisogno di ferro della carne”; a seguito di un ricorso della LAV, redatto da chi scrive, lo spot è stato sospeso.

In quel caso, come in qualsiasi altro di difesa giudiziale da chi affermi che la dieta vegetariana è pericolosa per la salute (specie per quella degli infanti), l’argomentazione scientifica è inoppugnabile e attesta che proprio gli alimenti di origine animale sono sospettati o confermati quali cause di numerose patologie.
Pertanto, posto che tutti gli studi scientifici confermano la salubrità del regime vegetariano a tutte le età, è oggi possibile difendersi da rivendicazioni infondate e da qualsiasi aggressione rispetto ad affido e potestà genitoriale.

 

Avv. Carlo Prisco
Via Corridoni, 11 – 20122 Milano
Tel 0276005743 – Fax 0276005790
Sito web www.carloprisco.it
Email: [email protected]

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